È entrato in vigore il 6 giugno il decreto del Consiglio dei ministri che recepisce la direttiva europea 2010/31/UE in materia di prestazione energetica nell’edilizia.
La direttiva 2010/31/Ue, impone agli Stati membri di fissare requisiti minimi di prestazione energetica per gli edifici nuovi ed esistenti, di assicurare la certificazione energetica e di disciplinare i controlli sugli impianti di climatizzazione; prevede inoltre che entro il 2021 tutte le nuove costruzioni siano “edifici a energia quasi zero”.
Sul recepimento della direttiva l’Italia è in forte ritardo ma il decreto di attuazione dovrebbe scongiurare il rischio di deferimento alla Corte di Giustizia europea. Il nuovo Dm modifica il Dlgs 192/2005, emanato a suo tempo in attuazione della direttiva 2002/91/Ce sul rendimento energetico nell’edilizia, completando il quadro normativo nazionale in materia di prestazione energetica degli edifici.
Il provvedimento adotta a livello nazionale una metodologia di calcolo della prestazione energetica che tiene conto, tra l’altro, delle caratteristiche termiche dell’edificio, nonché degli impianti di climatizzazione e di produzione di acqua calda.
Vengono fissati i requisiti minimi di prestazione energetica in modo da conseguire livelli ottimali in funzione dei costi. I requisiti minimi si applicheranno agli edifici nuovi e a quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti e saranno rivisti ogni 5 anni.
Si introduce nella normativa italiana la definizione di “edifici a energia quasi zero”.
A partire dal 31 dicembre 2020 tutti gli edifici privati di nuova costruzione dovranno essere a energia quasi zero, mentre gli edifici di nuova costruzione occupati dalle amministrazioni pubbliche e di proprietà di queste ultime dovranno rispettare gli stessi criteri a partire dal 31 dicembre 2018.
La strategia per l’incremento degli edifici a energia quasi zero prevede l’attuazione di un Piano nazionale che comprenda fra l’altro anche gli obiettivi intermedi di miglioramento della prestazione energetica degli edifici di nuova costruzione entro il 2015.
Il decreto inoltre trasforma l’attestato di certificazione energetica (Ace) in attestato di prestazione energetica (Ape), da redigersi a cura di esperti qualificati e indipendenti, che fornirà raccomandazioni per il miglioramento delle performance energetiche. Sarà obbligatorio redigerlo in caso di costruzione, vendita o locazione e per tutti gli immobili della pubblica amministrazione. Con questo provvedimento si mira a chiudere definitivamente la procedura di infrazione per la non completa attuazione della direttiva 2002/91/Ce.
Importante infine è il capitolo sulle sanzioni. Ad esempio, il professionista abilitato che non rispetti i criteri e le metodologie previste rischierà una multa da 700 a 4.200 euro. Il direttore dei lavori che non presenterà al Comune l’asseverazione di conformità con l’attestato di qualificazione energetica sarà soggetto a multa da 1.000 a 6mila euro.
Category: Novità
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